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RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE.
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RENTRI, IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
OBIETTIVI
Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di dematerializzare la documentazione cartacea (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per passare al sistema digitale. Tutto ciò consentirà l’interazione telematica con il Sistema del Registro Nazionale.
Sarà inoltre possibile la circolazione in formato elettronico dei documenti di accompagnamento dei rifiuti. Grazie alla digitalizzazione migliorerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e gli organi di sicurezza potranno effettuare controlli facilitati.
SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:
- Glienti e le imprese che effettuano iltrattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli entie le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamentee potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati.
L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
STRUTTURA DEL RENTRI
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI si compone di due sezioni:
sezione anagrafica: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti.
sezione tracciabilità: monitora il flusso dei rifiuti attraverso la registrazione di informazioni relative ai formulari di trasporto e ai registri di carico e scarico.
CONTRIBUTI ANNUALI
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i NUOVI modelli di Registro cronologico di Carico e Scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR.
Da questa data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati neppure se già vidimati.
Il processo di digitalizzazione del Registro di Carico e Scarico sarà graduale
L’impresa che dovrà iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 utilizzerà direttamente i Registri di carico e scarico digitali.
Le imprese, invece, che dovranno iscriversi entro il 14/08/2025 e il 13/02/2026 utilizzeranno, fino al momento dell’iscrizione al RENTRI, i Registri di carico e scarico in formato cartaceo con i NUOVI modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale dal 4 novembre 2024 e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti .
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI
L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.
Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.
Dal 13 febbraio 2025 entrano dunque in vigore i nuovi FIR, la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.
I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
RIASSUMIAMO GLI SCAGLIONI PER LE ISCRIZIONI OBBLIGATORIE AL PORTALE.
RIASSUMIAMO LE TEMPISTICHE PER LE ADESIONI AI NUOVI FORMAT DEI REGISTRI CARICO E SCARICO E DEI FORMULARI
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- obbligo di utilizzo del registro di carico-scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- trasmissione al RENTRI i dati del registro i carico-scarico;
- se produttori, emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
- se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.
A partire dal 13/02/2026:
- se produttori, emettono i FIR in formato digitale;
- trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi;
- se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.
Produttori di rifiuti con più di 10 e fino ai 50 dipendenti
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
Altri produttori di rifiuti pericolosi
A partire dal 13/02/2025:
- tengono il registro di carico-scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;
A partire dalla data di iscrizione al RENTRI dal 15/12/2025 al 13/02/2026:
- tengono il registro di carico-scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico-scarico.
A partire dal 13/02/2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
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