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MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

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MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 ha introdotto alcune modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, tale decreto è stato convertito, con modificazioni con la legge 215/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021.  Tra le principali modifiche rientrano anche aspetti legati alla formazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 37. L’applicabilità delle nuove disposizioni è stata meglio definita nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2022 pubblicata il 16/02/2022.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e smi è stato introdotto il seguente paragrafo: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Ricordiamo che fino ad oggi non vi era uno specifico corso di formazione obbligatorio da seguire per ricoprire il ruolo di datore di lavoro. La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni, costituisce requisito indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, sarà infatti tale documento a disciplinare le caratteristiche che dovrà avere la formazione, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà avvenire soltanto dopo l’adozione di tale provvedimento.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I PREPOSTI:

L’aggiornamento della formazione dei preposti che fino ad oggi aveva cadenza quinquennale (5 anni) adesso viene ridotta a biennale (2 anni), ciò e definito dal nuovo comma 7-ter introdotto all’art. 37: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La circolare 1/2022 del Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che i requisiti della formazione per i preposti indicati al comma 7-ter, garantire la modalità interamente in presenza e la periodicità almeno biennale, fanno riferimento ai contenuti della formazione che sarà indicata nel nuovo accordo Stato Regioni entro il 30/06/2022, quindi anche tali requisiti potranno essere verificati soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo nel quale sarà previsto un periodo transitorio per poter permettere alle aziende di adeguarsi alla nuova normativa.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO:

all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi si pone centralità al ruolo dell’addestramento, viene infatti inserito il seguente paragrafo per dettagliare le caratteristiche che deve avere l’addestramento: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Fino all’introduzione di questo nuovo provvedimento l’addestramento era sì obbligatorio ma non lo era la relativa registrazione che rimaneva una buona prassi che le aziende potevano liberamente scegliere di adottare.

La circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito a questo aspetto specifica che tali disposizioni trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro anche informatizzato” che riguarderà le attività successive all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 Dicembre 2021. La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina.

I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze specifiche.

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