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LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

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LA DISCIPLINA CIRCA L’APPLICAZIONE DEL GREEN PASS

DOVE E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Il 23 Luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legge N. 105 contente le misure da adottare per contenere la diffusione della malattia Sars-Cov 2. Il decreto prevedeva a partire dal 06 Agosto l’obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso a: 

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e lughi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche quelli presenti all’interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Con il Decreto Legge N. 111 pubblicato il 06 Agosto 2021, l’obbligo di presentazione del Green Pass è stato esteso, a partire dal 01 Settembre, a tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche’ gli studenti universitari. Il mancato possesso del Green Pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né ulteriore compenso. L’intera attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria si svolge in presenza, senza obbligo di green pass per gli studenti.

Lo stesso decreto ha anche esteso l’obbligo del Green Pass per l’accesso ad alcuni mezzi di trasporto quali:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Decreto Legge N. 122 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Settembre estende l’obbligo di presentazione del Green Pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative. Sono quindi obbligati a presentare il Green Pass anche i genitori che accompagnano i figli a scuola o i lavoratori che devono effettuare degli interventi all’interno di tali contesti. In quest’ultimo caso la verifica del possesso del Green Pass oltre che dal dirigente scolastico al momento dell’accesso all’istituto dovrà esssere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Segnaliamo che lo stesso decreto introduce a partire dal 10 Ottobre l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Come per il personale scolastico, anche per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie che non si vaccineranno è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e di conseguenza non è prevista la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

In ultimo con il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 si estende a partire dal 15 Ottobre, fino al 31 Dicembre, l’obbligo di presentazione della certificazione verde a tutti i lavoratori per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

IL GREEN PASS NEI LUOGHI D LAVORO:

Il personale degli enti pubblici e delle imprese private, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass. Tale obbligo riguarda anche i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso tali luoghi anche sulla base di contratti esterni. Per quest’ultimi, il possesso della certificazione verde oltre che dal datore di lavoro dell’ente pubblico in cui si va a prestare il servizio, deve essere verificato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Entro il 15 Ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per la verifica, anche a campione, dei Green Pass, prediligendo che la verifica sia effettuata, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti che saranno incaricati dal datore di lavoro di effettuare le verifiche del Green Pass, da effettuarsi mediante l’utilizzo dell’APP VerificaC19, dovranno essere formalmente incaricati dal datore di lavoro mediante un atto scritto.

Qualora un lavoratore sia sprovvisto della certificazione verde, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta entro il termine del 31.12.2021.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro senza Green Pass il lavoratore è soggetto alle conseguenze disciplinari secondo il settore di appartenzneza e ad una sanzione da 600€ a 1500€. I soggetti incaricati della verifica del possesso della certificazione verde dovranno comunicare al prefetto eventuali violazioni riscontrate, il prefetto procederà quindi con l’emissione delle sanzioni. Sono soggetti ad una sanzione da 600€ a 1500€ anche i datori di lavoro che non  adottano le misure organizzative per la verifica del Green Pass.

CHI E’ ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS:

Sono esonerati dall’applicazione  delle normative sull’utilizzo del Green Pass i soggetti che per età sono esclusi dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni), ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEL GREEN PASS:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo dell’APP VerificaC19, scaricabile gratutitamente da AppStore e PlayStore.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

COME AVVIENE LA VERIFICA:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Tutte le FAQ relative all’impiego del Green Pass ed alla relativa verifica sono disponibili sul sito del governo al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Dato che la norma è in continua evoluzione vi terremo aggiornati su eventuali aggiornamenti.

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