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D.P.C.M. 13.10.2020

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D.P.C.M. 13.10.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERNO TERRITORIO NAZIONALE

Con il DPCM firmato il 13 Ottobre viene abrogato il precedente DPCM del 07 Agosto 2020. Le nuove misure sono in vigore dal 14 Ottobre al 13 Novembre.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

è obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarlo in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione nei casi in cui, sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina:

  • I soggetti che stanno svolgento attività sportiva,
  • I bambini di età inferiore a 6 anni,
  • I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

DIVIETO DI SPORT DI CONTATTO AMATORIALI:

sono vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

DISCOTECHE:

restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati distanziati di almeno 1 mt. Sono ammessi massimo mille spettatori negli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

FESTE E CERIMONIE:

sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le cerimonie civili e religiose e le feste conseguenti sono consentite con la partecipazione di massimo 30 persone nel rispetto dei protocolli vigenti. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere più di 6 persone non conviventi. È inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina anche in casa in presenza di persone non coviventi.

GITE SCOLASTICHE:

sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guide e le uscite didattiche comunque denominate. Restano attive le attività di tirocinio.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

SERVIZI DI RISTORAZIONE:

Le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentire sino alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00.

ATTIVITA’ LAVORATIVE:

tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli predisposti per i cantieri del 24 aprile 2020 e quello per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.


SI RIBADISCE QUINDI CHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:


UTILIZZO DELLA MASCHERINA:

Si deve tenere costantemente la mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI:

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
    • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc).
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di  lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI:

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.).

Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.

Vi consigliamo di matenere la registrazione delle sanificazioni.

SERVIZIO MENSA:

Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA:

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vi consigliamo di matenere il registro degli ingressi in azienda o comunque di ritirare l’autodichiarazione circa l’assenza di sintomi di coloro che accedono in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:

vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).

FORMAZIONE IN PRESENZA:

Secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera r) del D.P.C.M. del 13/10/2020 la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza resta possibile.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che l’aula formativa di Ambienta è stata attrezzata con appositi pannelli in plexiglass per garantire la piena sicurezza dei nostri allievi. I tecnici di Ambienta restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

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