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NUOVE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL PROTOCOLLO ALLA REGIONE
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NUOVE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL PROTOCOLLO ALLA REGIONE
DELIBERA n. 595 DEL 11.05.20
Con la delibera 595 del 11 Maggio 2020 sono nuovamente variate le modalità di invio alla Regione Toscana del protocollo anticontagio previsto dall’ordinanza n. 48 del 03/05/2020.
Oltre che tramite la compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari per cui è necessario essere in possesso delle firma digitale, il protocollo potrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it.
Nel primo caso (compilazione on-line) il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera.
Nel secondo caso (invio tramite mail) si dovrà compilare il format specifico allegato alla delibera per l’attività di propria competenza. Oltre al protocollo si dovrà procedere all’invio della copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo. Farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione;
Per le attività aperte al 18/04/2020 l’invio del protocollo dovrà avvenire entro il 31 Maggio (non più quindi il 18) per tutte le altre attività resta invariato l’obbligo di inviare il protocollo entro 30 giorni dalla riapertura.
Chi ha già inviato il protocollo non lo deve fare nuovamente.
Non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza ed i relativi allegati
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti
ORDINANZA REGIONALE N. 48 DEL 03.05.2020
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ORDINANZA REGIONALE n.48 DEL 03.05.20
NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’Ordinanza regionale n. 48 del 03 Maggio 2020 sostituisce integralmente l’ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020 e indica le nuove disposizioni da adottare per prevenire la diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro. In realtà molti sono i punti che vengono ripresi integralmente dall’ordinanza n. 38, di seguito riportiamo le principali differenze:
Febbre o sintomi:
Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio di ogni turno, potrà attivarsi per sottoporre i dipendenti al controllo della temperatura corporea. Non viene più mensionata la necessità di ritirare l’autodichiarazione del dipendente circa il suo stato di salute prima dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Ambienta vi consiglia comunque di mantenere l’autodichiarazione/registro degli ingressi in azienda al fine di poter avere delle evidenze documentali in caso di diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Distanza interpersonale e uso mascherine:
Come stabilito dal protocollo del 24 Aprile 2020 all’interno degli spazi comuni condivisi dai lavoratori è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirigica. Inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l’uso della mascherina e di altri DPI (guanti, occhiali, cuffie, tute, camici, ecc…). Dove possibile è comunque consigliato il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 mt.
Servizio Mensa:
Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, dove possibile, si consiglia di mantenere la distanza interpersonale di 1,8 mt. Resta fermo l’obbligo, dopo ogni singolo pasto, di effettuare la sanificazione dei tavoli. Inoltre, se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.
Protocollo Anti-Contagio:
I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte. L’adozione del protocollo anti-contagio è necessaria per lo svolgimento delle attività. Quest’ultimo deve essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari a partire dal 06 Maggio per le attività aperte al 18/04/2020 per le quali non sia stato trasmesso il protoccollo secondo le disposizioni dell’ordinanza n. 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 Maggio 2020. Per le altre attività la compilazione del protoccollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
La compilazione dovrà avvenire esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione https://www.regione.toscana.it. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line.
ORDINANZA REGIONALE N.40 DEL 22.04.20
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ORDINANZA REGIONALE N.40 DEL 22.04.20
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI
L’Ordinanza regionale n. 40 del 22 Aprile 2020 indica una serie di disposizioni da applicare a tutti i cantieri in corso e ai cantieri sospesi di cui sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza.
I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, i cantieri sospesi invece dovranno adeguarsi prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa delle attività.
In linea generale per i cantieri in corso e prima di disporre l’apertura dei cantieri, è necessario che il CSE, laddove presente, o il datore di lavoro nel caso di una sola impresa:
- provveda all’integrazione del PSC con le misure anticontagio Covid-19;
- richieda all’impresa affidataria e alle imprese esecutrici l’integrazione del/dei POS alle disposizioni comuni del PSC. L’impresa affidataria è tenuta ad integrare il PSS/POS alle misure anticontagio COVID-19, in caso di assenza di PSC;
- provveda a valutare, di concerto con il datore di lavoro, il responsabile dei lavori e l’impresa affidataria, la necessità/opportunità di adeguare il cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti dovuti alla situazione sanitaria attuale;
- richieda all’impresa affidataria l’adeguamento del programma esecutivo dei lavori. L’impresa affidataria è tenuta all’adeguamento del programma esecutivo dei lavori, in assenza di CSE;
- provveda a valutare l’eventuale adeguamento dei costi della sicurezza nonché, in collaborazione agli altri soggetti della Stazione Appaltante/Committente, l’eventuale diminuzione della produttività del cantiere, conseguente a una riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al PSC e al cronoprogramma dei lavori. In tal caso la Stazione Appaltante/Committente procederà all’approvazione della variante contrattuale secondo la normativa vigente;
Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria è suggerito che sia aumentata la frequenza delle verifiche del CSE nei cantieri.
Per tutta la durata della fase emergenziale, per i cantieri privati, per i quali non vige l’obbligo di redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non coordinati e non individuati dall’impresa esecutrice, è obbligatorio nominare un responsabile dei lavori, che preferibilmente abbia formazione adeguata al ruolo di CSE, al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni, in rappresentanza del committente.
E’ obbligatorio che rimangano chiuse le ditte che non possono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza o, in alternativa, l’utilizzo di presidi di protezione adeguati.
Precauzioni igieniche:
E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto:
• il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc..
Informazioni ai lavoratori:
Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).
Le informazioni, che devono essere fornite riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
- l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc). Il datore di lavoro deve assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o ritirando la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Indicazioni per le imprese subcontraenti:
Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.
Il Datore di Lavoro Impresa esecutrice (o il CSE, laddove presente, all’interno del PSC), definisce nel POS una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, o il responsabile dei lavori in rappresentanza del committente chiede che l’unica impresa presente in cantiere definisca una procedura nel PSS per i cantieri privati, che tenga conto delle seguenti misure anti-contagio da attuare nei casi di accesso di fornitori/trasportatori ed altro personale esterno.
Sanificazione degli ambienti:
Il Datore di Lavoro (o Il CSE, laddove presente, all’interno del PSC), definisce nel POS una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, o il responsabile dei lavori in rappresentanza del committente chiede che l’unica impresa presente in cantiere definisca una procedura nel PSS per i cantieri privati, che tenga conto delle seguenti misure:
- l’organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro;
- la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali;
- la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.);
- la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, della scaletta e botola dei ponteggi);
- la sanificazione giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali;
- la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo al massimo la ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
Nel POS e nel PSC o nel PSS per i cantieri privati sarà chiaramente specificato:
- le modalità di sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 la pulizia e sanificazione di quanto indicato ai punti precedenti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione autonomamente vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Presidio sanitario e sorveglianza sanitaria
In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario (inteso come cassetta del pronto soccorso o pacchetto di medicazione).
La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Mascherine:
Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, è obbligatoria l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento (mascherine chirurgiche). Vista l’attuale situazione di emergenza e la disponibilità in commercio si consiglia l’utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 fino ad esaurimento scorte in azienda. È necessario fare utilizzare alla medesima squadra di operai, impegnati nella stessa lavorazione durante una fase di lavoro, la stessa tipologia di mascherina per evitare rischi di ulteriori contagi.
Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.
ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20
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ORDINANZA REGIONALE N.38 DEL 18.04.20
MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’Ordinanza regionale del 18 Aprile 2020 indica una serie di attività che i datori di lavoro devono effettuare per garantire il contrasto della diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro. Le seguenti disposizioni si applicano a TUTTI gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il protocollo condiviso del 14 Marzo 2020.
Test sierologici:
Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di uno spazio, qualora necessario, in cui eseguire i test e fornire informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendono sottoporsi VOLONTARIAMENTE allo screening. (I test seriologici sono VOLONTARI). Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 39 del 19.04.20 allegata alla presente.
Percorso casa-lavoro:
Se per lo spostamento dal proprio domicilo al luogo di lavoro sono utilizzati i mezzi pubblici è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e raccomandato l’uso di guanti monouso e la pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Per chi usa mezzi propri è consigliato l’uso della bicicletta e della mascherina se in due nella stessa auto.
Accesso al luogo di lavoro:
E’ necessario lavarsi accuratamente le mani prima di accedere al posto di lavoro, utilizzare la mascherina, e ove compatibile o richiesto dall’attività usare guanti monouso. Durante l’attività è raccomandata la frequente pulizia delle mani. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dispenser di gel detergente, mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso.
Febbre o sintomi:
In presenza di febbre o sintomi compatibili al COVID-19 è obbligatorio rimanere presso la propria abitazione. Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio di ogni turno, deve misurare la febbre ai dipendenti o ritirare la loro dichiarazione sostitutiva.
Distanza interpersonale:
La distanza interpersonale da mantenere nel luogo di lavoro è di almeno 1,8 mt. È comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi chiusi in cui vi siano più persone e in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 mt.
Se non è possibileil mantenimento della distanza di 1,8 mt è necessario introdurre elementi di separazione tra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come le mascherine FFP2 senza valvola (qualora non siano reperibili utilizzare 2 mascherine chirurgiche contempoaraneamente).
Sanificazione degli ambienti:
Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno quotidianamente e comunque in funzione dei turni di lavoro, inoltre deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. I prodotti utilizzati per la sanificazione possono essere normali prodotti di pulizia disinfettanti ad azione virucida, quali ad esempio, etanolo a concentrazioni pari al 70% e prodotti a base di cloro a una concetrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina). La pulizia deve concentrarsi sulle superfici maggiormente toccate (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc.). Tali adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro o da un suo delegato su supporto cartaceo o informatico con auto-dichiarazione.
Se presenti impianti di areazione deve essere garantita la loro sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo la massima ventilazione dei locali.
Servizio Mensa:
Deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Se le condizioni igeniche e lo spazio lo consentono è possibile il consumo dei pasti anche presso la propria singola postazione di lavoro.
Informazioni ai lavoratori:
Il datore di lavoro informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei lacali appositi depliants informativi.
Protocollo Anti-Contagio:
Utilizzando il modello in allegato i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte. L’adozione del protocollo anti-contagio è necessaria per lo svolgimento delle attività. Quest’ultimo deve essere inviato all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza Regionale per le attività aperte al 18/04/2020, per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. Il protocollo anti-contagio dovrà essere messo a dispozione presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
I nostri consulenti sono a disposizione per supportare le aziende in tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
In allegato il testo completo dell’ordinanza e i modelli per la redazione del protocollo anti contagio da inoltrare all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it
NOVITA’ DPCM 10/04/2020
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NUOVO DPCM 10/04/2020
proroga sospensione attività’ produttive
Con il DPCM del 10 Aprile 2020, in vigore dal 14 Aprile 2020 il govero ha prorogato, su tutto il territorio nazionale, la chiusura delle attività produttive NON ESSENZIALI fino al 03 Maggio 2020.
L’art. 2 comma 1 del nuovo DPCM sospende le attività ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
I codici ateco aggiunti, rispetto all’elenco del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 marzo 2020, sono i seguenti:
ATECO 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
ATECO 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
ATECO 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
ATECO 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
ATECO 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (tra le esclusioni previste non compaiono più i codici ateco 33.16 e 33. 17, oggi consentiti)
ATECO 42 Ingegneria civile (tra le esclusioni previste non compare più il codice ateco 42.91, oggi consentito)
ATECO 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
ATECO 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
ATECO 82.20 è stata riformulata la descrizione delle attività di call center consentite
ATECO 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Resta confermata, anche nel nuovo D.P.C.M. (art. 2, comma 5), la possibilità di proseguire l’attività per le ditte che:
– erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
– esercitano produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
– esercitano produzione, trasporto , commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e prodotti alimentari;
Nonchè ogni attività funzionale all ’emergenza.
Tali aziende, così come quelle aventi codice ateco autorizzato (e unicamente per le attività in esso ricomprese), non devono provvedere ad alcuna comunicazione al Prefetto, potendo esse proseguire nelle loro attività per espressa disposizione normativa.
Il DPCM prevede, inoltre, alcune importanti possibilità per le imprese non specificamente individuate in Allegato 3:
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 3);
- le attività degli impianti a ciclo continuo produttivo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 6);
- le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 7);
- È inoltre consentito l’accesso nei siti produttivi delle attività escluse dall’allegato 3 dell’articolo 2, previa comunicazione al Prefetto per svolgere alcune particolari attività: vigilanza, conservative e di manutenzione, pulizia e sanificazione, gestione pagamenti, spedizione e ricezione merce.
Di seguito il testo completo del DPCM 10/04/2020 e i modelli per le comunicazioni da inoltrare al prefetto.
INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19
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Vi invitiamo a prendere visione delle indicazioni per la tutele della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19 pubblicate il 30 Marzo 2020 da AIDII (Associazione Italiana Igenisti Industriali)
Rinvio comunicazioni rifiuti al 30 Giugno
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L’art. 113 del D. Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede il rinvio al 30 giugno di alcune comunicazioni in materia di rifiuti.
Le scadenze, così posticipate, riguardano:
- la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)1;
- la presentazione annuale dei dati relativi all’immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi2;
- la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell’anno 20193.
- il versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali4.
Note
- di cui all’art. 6, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- di cui all’art. 15, comma 3, del D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188.
- di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs 14 marzo 2014, n. 49.
- di cui all’art. 24, comma 4, del D. Lgs 3 giugno 2014, n. 120.
NEWS DI GENNAIO
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Cliccando sul link sottostante è possibile accedere alla newsletter mensile, all’interno troverete le principali novità in tema di sicurezza, prevenzione e protezione, di tutela e normativa ambientale, le scadenze del mese e i corsi messi in programma dall’agenzia. In particolare questo mese parliamo di:
- Infortuni e malattie professionali: i dati del 1° Semestre 2019
- INAIL: il nuovo modello OT23 sostituisce il modello OT24
- Dirigente, preposto e lavoratore: la catena di comando e controllo
NEWS DI SETTEMBRE – OTTOBRE
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- Infortuni e malattie professionali: i dati del 1° Semestre 2019
- INAIL: il nuovo modello OT23 sostituisce il modello OT24
- Dirigente, preposto e lavoratore: la catena di comando e controllo
NEWS DI LUGLIO-AGOSTO
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- Sentenza Corte di Cassazione n. 27787: la formazione adeguata e la condotta abnorme del lavoratore
- INAIL: Concorso “Buone pratiche in edilizia”