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NOVITA’ DPCM 10/04/2020
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NUOVO DPCM 10/04/2020
proroga sospensione attività’ produttive
Con il DPCM del 10 Aprile 2020, in vigore dal 14 Aprile 2020 il govero ha prorogato, su tutto il territorio nazionale, la chiusura delle attività produttive NON ESSENZIALI fino al 03 Maggio 2020.
L’art. 2 comma 1 del nuovo DPCM sospende le attività ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
I codici ateco aggiunti, rispetto all’elenco del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 marzo 2020, sono i seguenti:
ATECO 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
ATECO 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
ATECO 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
ATECO 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
ATECO 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (tra le esclusioni previste non compaiono più i codici ateco 33.16 e 33. 17, oggi consentiti)
ATECO 42 Ingegneria civile (tra le esclusioni previste non compare più il codice ateco 42.91, oggi consentito)
ATECO 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
ATECO 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
ATECO 82.20 è stata riformulata la descrizione delle attività di call center consentite
ATECO 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Resta confermata, anche nel nuovo D.P.C.M. (art. 2, comma 5), la possibilità di proseguire l’attività per le ditte che:
– erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
– esercitano produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
– esercitano produzione, trasporto , commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e prodotti alimentari;
Nonchè ogni attività funzionale all ’emergenza.
Tali aziende, così come quelle aventi codice ateco autorizzato (e unicamente per le attività in esso ricomprese), non devono provvedere ad alcuna comunicazione al Prefetto, potendo esse proseguire nelle loro attività per espressa disposizione normativa.
Il DPCM prevede, inoltre, alcune importanti possibilità per le imprese non specificamente individuate in Allegato 3:
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 3);
- le attività degli impianti a ciclo continuo produttivo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 6);
- le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefetto (comma 7);
- È inoltre consentito l’accesso nei siti produttivi delle attività escluse dall’allegato 3 dell’articolo 2, previa comunicazione al Prefetto per svolgere alcune particolari attività: vigilanza, conservative e di manutenzione, pulizia e sanificazione, gestione pagamenti, spedizione e ricezione merce.
Di seguito il testo completo del DPCM 10/04/2020 e i modelli per le comunicazioni da inoltrare al prefetto.